PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Nell'ambito delle proprie funzioni statutarie, l'Automobile Club d'Italia (ACI), ente strumentale dello Stato che istituzionalmente rappresenta e tutela gli interessi dell'automobilismo, gestisce gli adempimenti amministrativi relativi all'immatricolazione e alla reimmatricolazione dei veicoli, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, attraverso gli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico (PRA), che vi provvedono anche avvalendosi delle imprese o società di consulenza automobilistica previste dalla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, collegati in via telematica al sistema informativo del medesimo ACI, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e successive modificazioni.
      2. I procedimenti di cui al comma 1 del presente articolo e quelli di iscrizione e di trasferimento della proprietà dei veicoli, previsti dagli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono unificati in un solo procedimento di registrazione presso il PRA.
      3. È istituita la carta del veicolo, sostitutiva della carta di circolazione e del certificato di proprietà previsti dal titolo III, capo III, sezione III, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, contenente i dati tecnico-costruttivi e quelli giuridico-patrimoniali del veicolo e conforme alla direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli, e successive modificazioni.
      4. La targa di immatricolazione è personale ed è trattenuta dal titolare in caso di trasferimento della proprietà o di cessazione

 

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della circolazione del veicolo. La targa è strettamente legata al titolare ed è applicabile solo al veicolo al quale è abbinata in base ai dati registrati nel PRA.
      5. Il PRA alimenta l'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, aggiornandone le risultanze sulla base delle registrazioni effettuate ai sensi della presente legge.
      6. Gli emolumenti e i diritti di competenza del Ministero dei trasporti per le operazioni di immatricolazione e di reimmatricolazione dei veicoli, ivi compresi i proventi derivanti dalla vendita delle targhe, sono destinati al potenziamento delle funzioni tecniche di competenza del Dipartimento per i trasporti terrestri del medesimo Ministero e, in particolare, delle funzioni relative ai controlli sui veicoli per il miglioramento della sicurezza della circolazione stradale.
      7. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dei trasporti e l'ACI, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
      8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate o soppresse, per la parte incompatibile con la presente legge, le seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni:

          a) articolo 93, commi 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11 e 12;

          b) articolo 94, commi 2, 5, 6;

          c) articolo 95;

          d) articolo 97, commi 1, 2, 3 e 4;

          e) articolo 101, commi 2, 3 e 4;

          f) articolo 103, comma 1, secondo e terzo periodo;

          g) articolo 225, comma 1, lettera b);

          h) articolo 226, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

 

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      9. Nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e nell'ordinamento giuridico vigente, le parole: «carta di circolazione» e: «certificato di proprietà», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «carta del veicolo».
      10. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.